Roma (RM) -Via Spalato 11 - 00198

Tel. e Fax. 06.86326449

Roma (RM) -Via Spalato 11 - 00198

Tel. e Fax. 06.86326449

image-838

facebook
youtube

confconsumatorilazio@ ALL RIGHT RESERVED 2020

confconsumatorilazio@ ALL RIGHT RESERVED 2020

Archivio Comunicati Stampa

Mafia Capitale”, Confconsumatori parte civile nel processo “Recup”

Confconsumatori è stata riconosciuta parte civile nel processo per la turbativa d’asta dell’appalto “Recup”, collegato a “Mafia Capitale”

luparoma

Roma, 12 novembre 2015 – Ieri, Confconsumatori Lazio è stata ammessa come parte civile nel procedimento penale a carico di Maurizio Venafro, ex capo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e, soprattutto, di Mario Monge, dirigente della cooperativa Sol.Co., accusati di turbativa d’asta nell’ambito della maxi inchiesta “Mafia Capitale”. Il Gup Giovanni Giorgianni del Tribunale Penale di Roma ha ammesso la costituzione di parte civile di Confconsumatori.

La procura contesta a Venafro e a Monge illeciti legati all’assegnazione, nel 2014, di un appalto regionale. Per l’accusa, i due avrebbero tentato di pilotare l’assegnazione del mega appalto da 60 milioni del servizio “Recup”, lo sportello per le prenotazioni di tutte le prestazioni sanitarie regionali, poi sospeso dalla Regione stessa con i primi arresti del dicembre 2014. Le condotte illecite sono qualificate come reati-fine della più ampia condotta associativa di stampo mafioso (ex art. 416 bis del codice penale) operante su Roma e nel Lazio, altrimenti nota come “Mafia Capitale” ascritta agli altri complici per i quali si procede separatamente. Anche in questo secondo filone Confconsumatori ha depositato la richiesta di costituzione di parte civile.

«Seppure con le dovute cautele per un processo ancora in corso – afferma l’avvocato Barbara d’Agostino Presidente di Confconsumatori Lazio – la vicenda, nella quale, a quanto consta, sono coinvolti alti funzionari della Pubblica Amministrazione, rappresenta, in modo drammatico un sistema corrotto in ambienti insospettati, che al contrario dovrebbero assicurare la gestione corretta e pulita dei soldi pubblici. Particolarmente importante, inoltre, è la conferma da parte del Tribunale della legittimazione di Confconsumatori Federazione Regionale Lazio a rappresentare interessi diffusi in un processo penale».

«Si tratta di un fondamentale riconoscimento del ruolo di Confconsumatori – aggiungono gli avvocati Chiara de Bellis ed Eleonora Centonze, incaricate per la costituzione di parte civile – quale associazione che agisce a tutela dell’interesse generale e comune di un’intera categoria di utenti, che fruiscono quotidianamente dei servizi e dei beni pubblici erogati dall’apparato della Pubblica Amministrazione. Deve essere garantito il corretto esercizio della funzione amministrativa in ottemperanza ai principi inderogabili di legalità, di buon andamento, di trasparenza e di imparzialità, principi costituzionalmente sanciti che devono ispirare l’attività degli apparati burocratici statali oltreché quella degli enti pubblici territoriali ed istituzionali. Inoltre è una decisione che si pone in piena continuità con quanto già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose pronunce (da ultimo con la sentenza numero 35104 del 22 giugno 2013)»

 

FIRMA DEL PROTOCOLLO PER LA QUALITA’ DEI SERVIZI TRA ROMA CAPITALE L’AGENZIA

 

PER IL CONTROLLO E LA QUALITA’ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LE ASSOCIAZIONE

 

DEI CONSUMATORI

 

Roma 13 aprile 2015, è stato firmato il protocollo di intesa tra le associazione dei consumatori e Roma Capitale con la presenza del Sindaco Marino, per la applicazione della normativa, già vigente dal 2013, che prevede la partecipazione delle associazioni dei consumatori nel monitoraggio e certificazione dei servizi pubblici erogati dal Comune e dalle società partecipate.

 Verrà istituito un tavolo di confronto permanente dove verranno trattate le problematiche connesse ai servizi erogati dall’Amministrazione capitolina, in particolare Roma Capitale dovrà consultare le associazioni firmatarie tramite il tavolo permanente in previsione anche del rinnovo dei contratti di servizio tra il Campidoglio e le sue aziende.

L’avv. Barbara d’Agostino Presidente della Confconsumatori Lazio dichiara “ è stato finalmente colto un primo segnale, e ci si augura che tale protocollo porti alla realizzazione ed alla applicazione della normativa di settore, che prevede la partecipazione delle associazioni dei consumatori al controllo della qualità nonché al monitoraggio dei servizi pubblici locali”.   

 

 

 

 

 

 

 

Sovraindebitamento: le nuove norme anticrisi

 

Una possibilità per tutti i consumatori, imprenditori e professionisti schiacciati dai debiti: siglare un accordo tra le parti

 

 

Sono purtroppo tantissime le famiglie e gli imprenditori italiani schiacciati dalla morsa dei debiti verso le banche. In pochi sono a conoscenza, però, della possibilità di usufruire di un accordo con i creditori che miri alla composizione della crisi. Infatti, chi ha accumulato debiti per tasse o imposte, o debiti nei confronti delle finanziarie, o dei fornitori che non riesce a pagare, oppure chi ha contratto mutui o finanziamenti che non riesce a rispettare può fare valere le nuove norme sul sovraindebitamento (L. 27/01/2012, N. 3).

 

CHI PUÒ ACCEDERE? - Le nuove norme sul sovra indebitamento si rivolgono al consumatore in crisi finanziaria, ma anche al piccolo imprenditore o professionista che non può accedere alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, o altre). Cioè, in sintesi, al debitore civile sovra indebitato, dove per sovraindebitamento si intende un perdurante squilibrio fra il patrimonio del consumatore ed i suoi debiti.

 

I REQUISITI - Per poter usufruire degli accordi previsti dalle nuove norme la crisi deve essere tale da impedire al soggetto di poter far fronte ai pagamenti ed ai debiti di qualunque origine: verso le banche, verso dei fornitori, verso delle finanziarie, verso l’Erario per imposte, verso l’INPS o altri enti previdenziali per contributi, e verso Equitalia.

 

L’ACCORDO - Il rimedio offerto al consumatore-debitore è un accordo con i creditori, da siglare anche tramite la proposizione di un piano, una procedura di superamento e composizione della crisi, con l’assistenza di un terzo (un professionista) soggetto al controllo del Tribunale. La proposta, oggetto dell’accordo, può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo: ad esempio, con una rateizzazione, un pagamento parziale. Ovviamente con l’accordo dei medesimi. L'accordo, naturalmente, non può essere esteso a creditori che non abbiano sottoscritto lo stesso.

 

 

 

Importantissima pronuncia dell’arbitro bancario in caso di clonazione

di carta di credito

 

A Roma un ennesimo successo in un caso di phishing

Roma, 24 Ottobre 2013 - Un caso di pirateria informatica si è risolto con un ennesimo successo di Confconsumatori di Roma. Un consumatore, titolare di un conto corrente presso un intermediario finanziario, è stato oggetto di un attacco di phishing al seguito del quale gli sono state sottratte, in tre momenti diversi, tre somme di denaro dalla carta di credito. Il consumatore ha così bloccato la carte in questione e disconosciuto tali operazioni con le modalità indicate dal gestore. Quest’ultimo però ha rifiutato il rimborso eccependo che le operazioni contestate sono state eseguite regolarmente o comunque volendo attribuire alla stessa la responsabilità per la mancata custodia dei dispositivi personalizzati. Così il titolare del conto corrente attraverso la Confconsumatori di Roma, si è rivolto dopo la risposta negativa dell’Istituto di credito, a riconoscere la responsabilità di quest’ultimo per non aver predisposto gli idonei sistemi di protezione contro le truffe perpetrate per via telematica. Sono state così riconosciute le ragioni del consumatore con il risarcimento richiesto e la vittoria delle spese di competenze ed onorari.

"Quella dell’Arbitro Bancario Finanziario - l’avv. Barbara D’Agostino della Confconsumatori Roma che ha assistito il consumatore - è una decisione molto importante perché riconosce, accanto al dovere dell’utente di prestare sempre la massima diligenza nell’utilizzo dei propri codici di accesso al servizio di home banking, anche l’altrettanto fondamentale dovere di diligenza dell’intermediario finanziario nell’adozione di tutte le cautele necessarie per proteggere adeguatamente la clientela dal rischio sempre più frequente di truffe informatiche".

La Confconsumatori di Roma è a disposizione di chiunque avesse avuto problemi similari di phishing presso la sua sede: Confconsumatori Lazio -  tel. 06.86326449 – e-mail.Confconsumatori.roma@tiscali.it. Sede: Via Padova n. 41– Roma.

 

 

 

Mutui con tassi usurari: inviate le prime diffide Una battaglia non nuova all’associazione, ma da oggi la Cassazione offre un precedente: «un’arma in più da utilizzare in sede giudiziale »

Dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha sancito che, qualora nel contratto di mutuo siano stati convenuti interessi usurari, la clausola è da considerarsi nulla e non sono dovuti interessi, la Confconsumatori ha inoltrato, per conto di alcuni associati, le prime diffide nei confronti di Istituti Bancari e società operanti nel settore del credito.

Sono tanti, infatti, da tutta Italia, i mutuatari e consumatori che avevano richiesto finanziamenti e/o prestiti personali e ora si sono rivolti alla Confconsumatori avendo riscontrato nei propri contratti un presunto interesse usurario.

«La battaglia nei confronti dei tassi di interesse usurari nei mutui, nei finanziamenti, nei leasing e nelle carte revolving, non è nuova alla nostra Associazione» afferma l’avv. Emilio Graziuso, Componente del Direttivo Nazionale di Confconsumatori. «Da anni, infatti, cerchiamo di tutelare i consumatori da tale fenomeno. Oggi, però, grazie alla recente sentenza della Corte di Cassazione, abbiamo un precedente giuridico importantissimo e, quindi, un’arma in più da poter utilizzare, anche in sede giudiziale, qualora siano riscontrati interessi usurari nei singoli contratti. Come Associazione, abbiamo, quindi, già all’indomani della pubblicazione della sentenza, cominciato a raccogliere le segnalazione dei cittadini, ad analizzare i contratti dei nostri associati e, dove ne ricorrano gli estremi, a predisporre le diffide nei confronti delle Banche e degli altri enti creditizi. Inoltre, i legali della Confconsumatori, nei giudizi in corso, hanno cominciato ad invocare, esibire e depositare la sentenza della Suprema Corte, nella speranza che, così come è avvenuto con l’anatocismo bancario nei conti corrente, anche in materia di mutui e finanziamenti, i Tribunali italiani adottino delle decisioni conformi al dettato della Cassazione».

Chi lo desidera può richiedere alle sedi o scaricare il modello di diffida da inviare alla propria banca, per chiedere il rispetto di quanto sancito dalla Cassazione, l'invito a restituire le somme e l'interruzione della prescrizione.

 

 

Prodotti finanziari acquistati a domicilio: nulli se manca l’indicazione del recesso nei 7 giorni Una attesa sentenza della Cassazione chiarisce una questione a lungo dibattuta: speranze per i consumatori, ma la prescrizione è vicina 

Una nuova sentenza del tribunale di Milano ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di timesharing e del  contratto di finanziamento collegato. Un'altra vittoria di Confconsumatori che consolida l'orientamento della giurisprudenza in materia di multiproprietà, timesharing, e non solo. Lo stesso principio si applica, infatti, a tutti gli acquisti effettuati con un contratto di finanziamento procurato dalla stessa società venditrice, nel caso in cui la compravendita del bene venga dichiarata nulla o risolta per vizi del contratto e del bene.

«Questa pratica di vendita delle vacanze in timesharing- commenta Wanda Zurlo, legale di Confconsumatori che ha difeso gli associati in giudizio - è una delle tante e ormai diffuse truffe perpetrate ai danni di cittadini da veri e propri esperti dell’arte della persuasione, esercitata con metodi suggestivi e fraudolenti facendo leva sul desiderio legittimo di concedersi la possibilità di viaggiare a bassi costi. Purtroppo, tale desiderio rimane frustrato e resta il peso di un impegno economico pesante».

Fortunatamente e grazie al lavoro svolto anche dalla Confconsumatori, sono molti i Tribunali che si pronunciano a favore dei consumatori dichiarando la nullità dei suddetti contratti. Importante è soprattutto l’affermarsi della giurisprudenza che, sottolineando lo stretto collegamento tra i due contratti, dichiara la nullità di entrambi, esonerando il consumatore dall’obbligazione assunta con il contratto di finanziamento (per lo più rate mensili per almeno 5 anni o più).

 

Una nuova sentenza del tribunale di Milano ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di timesharing e del  contratto di finanziamento collegato. Un'altra vittoria di Confconsumatori che consolida l'orientamento della giurisprudenza in materia di multiproprietà, timesharing, e non solo. Lo stesso principio si applica, infatti, a tutti gli acquisti effettuati con un contratto di finanziamento procurato dalla stessa società venditrice, nel caso in cui la compravendita del bene venga dichiarata nulla o risolta per vizi del contratto e del bene.

«Questa pratica di vendita delle vacanze in timesharing- commenta Wanda Zurlo, legale di Confconsumatori che ha difeso gli associati in giudizio - è una delle tante e ormai diffuse truffe perpetrate ai danni di cittadini da veri e propri esperti dell’arte della persuasione, esercitata con metodi suggestivi e fraudolenti facendo leva sul desiderio legittimo di concedersi la possibilità di viaggiare a bassi costi. Purtroppo, tale desiderio rimane frustrato e resta il peso di un impegno economico pesante».

Fortunatamente e grazie al lavoro svolto anche dalla Confconsumatori, sono molti i Tribunali che si pronunciano a favore dei consumatori dichiarando la nullità dei suddetti contratti. Importante è soprattutto l’affermarsi della giurisprudenza che, sottolineando lo stretto collegamento tra i due contratti, dichiara la nullità di entrambi, esonerando il consumatore dall’obbligazione assunta con il contratto di finanziamento (per lo più rate mensili per almeno 5 anni o più).

 

 

Consegna la cucina in ritardo e incompleta: condannato commerciante a Ragusa Aveva ordinato una cucina ma la consegna è avvenuta con notevole ritardo, non completa e non conforme: risarcita una donna di Ragusa

Ragusa, martedì 4 giugno 2013 – Aveva ordinato una cucina ma la consegna è avvenuta con notevole ritardo, non completa e non conforme. La disavventura di una signora di Ragusa si è conclusa positivamente davanti al Giudice di Pace che ha riconosciuto l’inesatto e ritardato adempimento del venditore.

La signora, aveva scelto e ordinato su catalogo una cucina che avrebbe dovuto completare l’arredamento di una casa. La consegna della cucina era stata indicata dal venditore entro 40 giorni ma è avvenuta, dopo numerosi reclami e nonostante fosse stata integralmente pagata, parecchi mesi dopo. Inoltre, alcune parti della cucina consegnata non corrispondevano a quelle ordinate e che mancava un elettrodomestico. A quel punto la signora decideva di citare a giudizio il mobilificio per il risarcimento dei danni.

Il Giudice di Pace di Ragusa, accertati i fatti, ha provveduto a dichiarare l’inadempimento contrattuale con la condanna al risarcimento del danno oltre le spese legali, stabilendo che «dal comprovato inadempimento del venditore […] discende l’obbligo al risarcimento dei danni subiti dalla signora e connessi al ritardo ed all’inesatta consegna della merce così come ordinata»

«I comportamenti scorretti di venditori – afferma l’avv. Samantha Nicosia responsabile di Confconsumatori Ragusa – sono causa di ripetute richieste di aiuto. É importante ricordare a tutti i consumatori che esistono precisi obblighi, a carico dei venditori, previsti dal Codice del Consumo e dal Codice Civile. E quando i venditori cercano di sottrarsi ai propri obblighi è bene non desistere ma cercare di far valere i propri diritti».

 

Carte clonate e phishing: Confconsumatori a Raitre L'avvocato Ferdenzi, di Confconsumatori Parma, ospite alla trasmissione "Codice a barre"

Carte clonate, phishing e furti sui conti online. Come difendersi? Per rispondere a questa ed altre domande di tanti risparmiatori truffati la trasmissione Codice a Barre, in onda ogni mattina su Raitre, ha ospitato in studio l'avvocato Grazia Ferdenzi, di Confconsumatori Parma, insieme a Romolo Giacani, responsabile rapporti con le associazioni di consumatori di Poste Italiane e ad alcuni consumatori vittime di prelievi non autorizzati sul proprio conto.

L'avvocato Ferdenzi ha sottolineato l'importanza del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, una procedure stragiudiziale delle controversie rapida ed economica, che spesso è risultata risolutiva in molti casi analoghi. 

 

DAL LAZIO

Sicurezza stradale: serve un organo di governance

La Presidente Regionale di Confconsumatori: "Da Regione, Provincia e Comune cinque anni di spot e basta"


 

Roma, 10 dicembre 2012 - "C’è oggi una sorta di cortina di ferro tra consumatori/utenti e aziende/Stato, indegna di un paese europeo, è quindi estremamente opportuno che sia stato lanciato in questo momento il dibattito sulla necessità di costituire un organo di governance. I costi sociali sono vergognosi per un Paese civile e aggiungerei che la sottovalutazione della sicurezza stradale è un lusso che l’Italia non deve permettersi, anche alla luce del fatto che gli oltre 78 miliardi di gettito derivante dal settore autoveicoli rappresentano quasi il 20 % di tutte le entrate tributarie nazionali e aumentano di quasi 2 punti percentuali ogni anno.

Il Presidente Aranci ha ragione quando dice che occorre ridefinire le politiche della sicurezza stradale e che serve una figura tecnica perché oggi lo scenario affidato ad una, seppur utilissima, anarchia fattiva di associazioni, imprese ed enti locali non è più in grado di produrre i risultati necessari.

Le associazioni di consumatori e utenti si candidano ad essere non solo paladini della difesa degli automobilisti consumatori, ma devono anche porsi al servizio di tutti gli utenti della strada perché questa deve essere la nostra vocazione. Ecco perché chiediamo anche noi un organo di governance che metta ordine e che avvii la collaborazione con soggetti qualificati dettando linee guida precise e togliendo l’improvvisazione diffusa di millantatori e opportunisti. Assistiamo, specie nella politica locale ad un livello di incompetenza e di malafede che toglie la speranza nel futuro. In cinque anni non ci sono atti politici significativi né da parte dell’Amministrazione Comunale, né da quella Provinciale, né Regionale, e purtroppo lo testimoniano i dati. Solo spot e qualche occasionale azione della magistratura che a prescindere dalla colpevolezza o meno degli imputati, è già significativa testimonianza di incapacità e di sciatteria. La sicurezza stradale non è un vezzo di poche assennate associazioni ma un esigenza e un diritto di tutti i cittadini a cui la politica deve dare risposte e questo può essere il momento giusto per lanciare un segnale di discontinuità e di attenzione alla qualità della vita delle persone. Le Istituzioni si trovano davanti alla  necessità di un’azione collegiale e coordinata  ormai irrinunciabile, per le ragioni economiche, sociali, etiche e morali. Infine, vorrei ricordare che la “sfida” lanciata dalle Nazioni Unite di dimezzare la mortalità del nostro Paese entro 2020, non dovrebbe servire a inviarci i caschi blu per ridurre le vittime di questa guerra che consumiamo sulle nostre strade ma a cogliere l’opportunità di un futuro migliore".

Barbara D’agostino, presidente Confconsumatori Lazio

 

INTERNET

Furti sul conto online: la Banca deve risarcire

Nuova pronuncia dell’ABF: a Fondi un correntista ha recuperato i 4000 euro sottratti fraudolentemente che la Banca non voleva risarcire


 

Latina, 23 novembre 2012- Ben 4000 euro sottratti a un correntista di Fondi a seguito di una frode informatica: ora la Banca dovrà risarcirlo. A deciderlo è stato il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), un organismo indipendente che si occupa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari.

 

Il correntista nell’effettuare la regolare operazione di controllo del proprio conto, mediante il servizio di Internet Banking, si era accorto di un ammanco di ben 4.072 € inviati in Portogallo tramite bonifico bancario estero mai effettuato dall’ignaro consumatore.

 

L’uomo aveva immediatamente segnalato alla Banca il prelievo fraudolento dal proprio conto corrente e aveva anche sporto denuncia per truffa presso il locale Commissariato della Polizia di Stato.

 

Rifiutandosi la Banca di restituire la somma rubata, il correntista di Fondi aveva deciso di rivolgersi alla Confconsumatori di Minturno, per tutelare i propri diritti. L’ABF, sulla scorta del ricorso presentato dall’Avv. Barbara Romano, legale dell’associazione, rilevava che “qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento sia stata autenticata”.

 

Pertanto, l’ABF ha riconosciuto la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per i danni derivanti dall’operazione fraudolenta con la condanna al riaccredito sul conto corrente dell’importo complessivo oggetto della truffa.

 

Grande soddisfazione per la decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario è stata espressa dall’Avv. Romano e dall’Avv. Franco Conte, Presidente Provinciale della Confconsumatori Latina, i quali hanno sottolineato che «è importante far conoscere ai consumatori i propri diritti anche nel campo bancario-finanziario. Difatti, la legge impone alle banche o alle società emittenti oneri probatori gravosi, cioè sono le banche a dover sopportare i danni conseguenti alle truffe informatiche e non, come troppo spesso accade, i consumatori».

 

INTERNET

Pirateria informatica: nuova vittoria a Roma

L’sms di alert dalla Banca è arrivato giorni dopo il furto: dal conto erano già spariti 4000 euro. Risarcito un risparmiatore di Roma


 

Roma, 20 novembre 2012 – Un sms di allerta dalla Banca e poi la brutta sorpresa:tremila euro erano spariti dal conto. Confconsumatori di Roma ha ottenuto un’altra importante vittoria a tutela di un consumatore che aveva subito un furto dal proprio conto online.

 

L’Associato aveva denunciato un prelievo non autorizzato dal suo conto, scoperto perché, giorni dopo il prelievo, aveva ricevuto l’sms di alert, un messaggio che comunicava che era stato impartito un ordine di bonifico sul proprio conto corrente. L’Associato, disconoscendo l’operazione, aveva lamentato la tardiva ricezione del messaggio e la scarsa efficienza dei servizi di sicurezza apprestati da Webank.

 

A seguito dell’intervento della Confconsumatori Roma, e in particolare dell’avvocato Barbara D’Agostino che si è rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario, l’uomo si è visto riconoscere il rimborso della somma di 3.900 euro fraudolentemente trafugata dal suo conto correte.

 

"Quella dell’Arbitro Bancario Finanziario – spiega l’avv. Barbara D’Agostino - è una decisione molto importante perché riconosce che il pericolo di frodi informatiche è un problema ormai notorio ed è obbligo degli intermediari adeguare gli standard esistenti per rendere sicure le transazioni online da tali attacchi di pirateria informatica”.

 

 


 

 

 

DAL LAZIO

Black out idrico nel sud pontino

Confconsumatori: "si accertino le responsabilità e si riconosca agli utenti un giusto risarcimento"


 

Latina, 5 novembre 2012 - Con riferimento al gravedisservizio verificatosi nei giorni 1, 2, e 3 novembre in conseguenza della interruzione della erogazione idrica per la cittadinanza di Formia e Gaeta, la Confconsumatori chiede con forza che, superata ormai la fase di crisi acuta dell’emergenza, si proceda all’accertamento delle responsabilità dell’accaduto.

 

"E’ assurdo - commenta il Responsabile di Confconsumatori Latina, Franco Conte - che un evento naturale e comunque previsto dalle Autorità, quale le piogge di qualche giorno possano comportare una interruzione di oltre 48 ore della erogazione del servizio idrico".

 

"I disagi subiti dalla popolazione - continua Conte - sono stati notevoli e pertanto laConfconsumatori provvederà nei prossimi giorni a sollecitare le Autorità al fine di accertare le responsabilità dell’accaduto. Nel contempo si ricorda a tutti gli utenti che è aperta una campagna di adesione per la proposizione di tutte le azioni necessarie per il risarcimento dei danni subiti nonché per il riconoscimento di un giusto indennizzo per tutti coloro che hanno dovuto sopportare i gravi disagi dei giorni scorsi".

 

 


 

 

 

UTENZE

Acqualatina “dimentica” l’allaccio: quattro anni senz’acqua

Il titolare di un esercizio commerciale aveva richiesto l’allaccio nel 2008: lo ottiene solo grazie a Confconsumatori e il ricorso al Giudice


 

Latina, 12 ottobre 2012- Confconsumatori Latina è vicina agli utenti del servizio idrico pontino sin dal 2007 con azioni di sensibilizzazione e di assistenza dell'utenza. Tra queste, numerose, si inserisce una nuova sentenza, emessa dal Giudice di Pace di Minturno, Dott.ssa Sorrentino, che ha condannato il Gestore a risarcire i danni subiti da un utente per il mancato allaccio della fornitura.

 

Infatti, la regolare richiesta di allaccio presentata dal titolare di un esercizio commerciale nel lontano 2008 era stata “dimenticata” dal Gestore che aveva lasciato il malcapitato cittadino senza poter usufruire di un bene prezioso ed indispensabile quale l’acqua!

 

Nonostante gli ovvi e continui solleciti rivolti ad Acqualatina, solo grazie all’intervento del Magistrato si è potuta risolvere la situazione di assoluto disagio dovuta ad una scandalosa inerzia del Gestore.

 

«Il diritto all'acqua va considerato estensione del diritto alla vita affermato dallaDichiarazione Universale dei Diritti Umani” - precisa l’Avv. Barbara Romano responsabile dell’Ufficio Legale della Confconsumatori che ha difeso in giudizio l’utente - l’acqua è un elemento fondamentale di sopravvivenza ed il fattore base per la prevenzione e il controllo di problemi sanitari; il potere di privazione dell’uso non può certo sussistere in capo ad un organo di gestione del servizio; una gestione dell’acqua come un prodotto industriale di impresa contrasta inevitabilmente con questo basilare principio etico»

 

In particolare, Acqualatina S.p.A. è stata condannata al risarcimento del  danno patrimoniale di 1000 euro oltre spese legali, in conseguenza del mancato rispetto degli impegni contrattualmente assunti in quanto la fornitura di acqua si inquadra nella fattispecie del contratto di somministrazione ex art 1559 cc.

 

«Non è possibile – ribadisce l'avv. Barbara Romano, - che a distanza di 4 anni una richiesta di allaccio dell’acqua rimanga inevasa per inerzia di Acqualatina. Ed è impensabile che un cittadino debba nel 2012 ricorrere alle Autorità giudiziarie per vedere sanciti i propri diritti alla vita».

 

La Confconsumatori, auspicando sempre e comunque la adozione di misure idonee a tutelare nel modo migliore il consumatore finale, chiede «il rispetto dei cittadini e delle regole più elementari della convivenza civile in una società ove il diritto all’acqua dovrebbe essere rispettato a spada tratta».

 

Scarica la sentenza cliccando QUI.

 

TELEFONIA

Firma falsa sul contratto: sentenza esemplare

Dopo aver palesemente falsificato il contratto, TeleTu aveva ignorato la denuncia e il tentativo di conciliazione: sentenza “punitiva”


 

Latina, 27 settembre 2012 – Contratto modificato e firma falsa: a Gaeta Confconsumatori ha ottenuto una sentenza esemplare dal Giudice di Pace in materia di telefonia.

 

Un associato della Confconsumatori di Latina, assistito dall’avvocato Franco Conte, Presidente della Federazione Provinciale, ha ottenuto giustizia per una controversia nei confronti dell’operatore di telefonia TeleTu, condannato dal Giudice di Pace di Gaeta a risarcire 796 euro oltre spese legali.

 

Nel 2010 l’associato aveva firmato un contratto per cambiare il proprio gestore di telefonia fissa, convinto da un operatore telefonico di TeleTu che lo aveva rassicurato sulla possibilità di recedere nei termini di legge. Il giorno dopo la firma, dopo essersi consultato coi famigliari, il cittadino aveva deciso di esercitare il diritto di recesso, comunicando immediatamente la sua intenzione alla Società. Nonostante ciò, dopo qualche mese, l’associato si era visto recapitare la fattura del nuovo operatore e quindi si rivolgeva alla Confconsumatori.

 

A seguito del reclamo inoltrato per l’utente, la società di telefonia aveva trasmesso copia del presunto contratto, posto a fondamento del rapporto contrattuale, e qui la sorpresa. In pratica il contratto risultava essere stato modificato integralmente e la firma falsificata. Questa circostanza risultava evidente poiché l’utente aveva conservato la copia del contratto che aveva sottoscritto di suo pugno e riguardo al quale aveva prontamente esercitato il diritto di recesso.

 

«Il fatto grave che si è verificato in questa occasione – precisa l’avv. Franco Conte –è che la società di telefonia pur avendo avuto conoscenza della palese falsità del contratto a cui stava dando corso ha imperterrita continuato per la sua strada».

 

Dopo aver sporto denuncia il consumatore, assistito dal legale dell’associazione, ha avviato un’azione di risarcimento danni. Il Giudice di Pace ha accertato la responsabilità della società e l’ha condannata, ex art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di 700 euro oltre spese legali.

 

«Questa sentenza – continua l’avv. Franco Conte – è importante poiché riconosce il cosiddetto danno “punitivo” allo scopo di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. La Teletu infatti incurante della sua responsabilità e non tenendo conto della querela sporta, del tentativo di conciliazione espletato, ha ritenuto opportuno intasare la macchina della giustizia arrivando a definire la questione con una sentenza».

 

Scarica la sentenza cliccando QUI.

 


 

 

COMUNICATO STAMPA

Il Giudice di Pace di Minturno con la sentenza n. 403/2012 riconosce la tutela dell’art. 130 del Codice del Consumo e condanna alla restituzione del prezzo pagato per l’acquisto di un divano

 

6 giugno 2012 – Il Giudice di Pace di Minturno ha riconosciuto l’inadempimento contrattuale del venditore per aver consegnato un bene, nel caso di specie divano letto, diverso da quello visionato presso l’esercizio commerciale ed acquistato.

I fatti: due consumatori di Minturno nell’anno 2010 si recavano presso un mobilificio per l’acquisto di un divano letto. Una volta sul posto visionavano il modello e provvedevano al suo acquisto anche mediante la sottoscrizione di un contratto di finanziamento. Al momento della consegna della merce l’ignara sorpresa: il divano letto risultava essere evidentemente diverso da quello scelto ed acquistato. Verificata la difformità dagli stessi operai del mobilificio e fatta la richiesta di sostituzione non vi si provvedeva rendendosi necessario l’intervento dei legali della Confconsumatori.

La Confconsumatori Latina ha assistito, gli sfortunati consumatori provvedendo alla citazione in giudizio del mobilificio per la risoluzione contrattuale e la restituzione del prezzo.

Il Giudice di Pace di Minturno, accertati i fatti, ha provveduto a dichiarare l’inadempimento contrattuale con la condanna alla restituzione del prezzo pagato di € 650,00 oltre le spese legali.

 “E’ importante ricordare a tutti i consumatori – affermano gli avv. Barbara Romano e Franco Conte, legali della Confconsumatori Latina – che esistono precisi obblighi a carico dei venditori i quali sono direttamente responsabili per tutti gli eventuali vizi delle cose vendute per un periodo di due anni dall’acquisto e nel caso in cui non provvedano alla sostituzione o riparazione del bene possono vedere dichiarato l’inadempimento contrattuale e essere condannati alla restituzione del prezzo pagato.

 In particolare è bene che i consumatori, se ne ricorre il caso, si rivolgano alle associazioni di consumatori tutte le volte in cui i venditori cerchino di sottrarsi ai propri obblighi di garanzia previsti dal Codice del Consumo”.

“Anche in questo specifico caso – continua l’avv. Romano – il Giudice ha stabilito che è preciso diritto del consumatore ottenere la sostituzione del bene che risulti essere difforme da quello visionato ed acquistato ed in caso di inadempimento del venditore questo non può che essere condannato per grave inadempimento contrattuale.”

Per informazioni ed assistenza:

Confconsumatori

Sede Minturno Scauri (LT) via Appia n. 542

Tel e fax 0771.681022 cell. 349.5000314

e-mail: contefr@tiscali.it

orari sportello Lunedì e mercoledì ore 17-19

 

 

                                                                                              Il Presidente Provinciale

                                                                            Avv. Franco Conte

 

COMUNICATO STAMPA

Fermo amministrativo illegittimo

La Commissione Tributaria di Roma annulla l’atto emesso da Equitalia

22 maggio 2012 – La Commissione Tributaria di Roma ha dichiarato l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo emesso da Equitalia ed inflitto al ricorrente per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche.

La Commissione con la recente sentenza n. 112 del 09.03.12 ha sottolineato che il provvedimento di preavviso di fermo costituisce una “miniprocedura” autonoma e suscettibile di vizi propri.

Nel caso in questione il preavviso di fermo è stato dichiarato nullo in quanto emesso senza aver mai comunicato l’avvio del procedimento all’ignaro cittadino che si è visto minacciare il fermo della propria automobile per la sola somma di € 222,44 con violazione del proprio diritto di difesa.

 “  Finalmente i contribuenti, stanchi del modus operandi di Equitalia,– dichiara l'avv. Barbara Romano legale della Confconsumatori Latina – possono vedere tutelati i propri diritti. Non è ammissibile in tempi di ristrettezze economiche intimidire i contribuenti con avvisi di ganasce fiscali quando esiste una sproporzionalità tra il quantum debeatur ed il fermo su automobili usate per recarsi a lavoro ledendo il diritto alla libera circolazione”.

“Questa sentenza – continua l'avv. Franco Conte Presidente della Confconsumatori Latina – si inserisce nel novero delle numerose pronunce che la nostra associazione, per il tramite dei propri legali, ha ottenuto in favore dei consumatori i quali hanno sempre il diritto di essere tutelati da abusi e forzature che sempre più vengono messe in atto dalle società di riscossione quale l'Equitalia a cui i vari Enti pubblici danno incarico di recuperare i propri crediti anche tutte le volte che tali crediti non sono supportati da tutta la documentazione richiesta”.

Per informazioni ed assistenza:

Confconsumatori

Sede Minturno Scauri (LT) via Appia n. 542

Tel e fax 0771.681022 cell. 349.5000314

e-mail: contefr@tiscali.it

orari sportello Lunedì e mercoledì ore 17-19

 

 

                                                                                              Il Presidente Provinciale

                                                                            Avv. Franco Conte

 

INTERNET

A Roma successo in un caso di phishing

Roma, 02 Maggio 2012 - Un caso di pirateria informatica si è risolto con un nuovo successo di Confconsumatori di Roma. Un consumatore, titolare di un conto corrente presso un intermediario finanziario, è stato oggetto di un attacco di phishing al seguito del quale gli sono state sottratte, in tre momenti diversi, tre cospicue somme di denaro. Il consumatore ha così bloccato la carte in questione e disconosciuto tali operazioni con le modalità indicate dal gestore. Quest’ultimo però ha rifiutato il rimborso eccependo che le operazioni contestate sono state eseguite regolarmente a seguito della digitazione della “Password 3D- Secure”. Così il titolare del conto corrente attraverso la Confconsumatori di Roma, si è rivolto dopo la risposta negativa dell’Istituto di credito, a riconoscere la responsabilità di quest’ultimo per non aver predisposto gli idonei sistemi di protezione contro le truffe perpetrate per via telematica. Sono state così riconosciute le ragioni del consumatore con il risarcimento richiesto e la vittoria delle spese di competenze ed onorari.

"Quella dell’Arbitro Bancario Finanziario - l’avv. Barbara D’Agostino della Confconsumatori Roma che ha assistito il consumatore - è una decisione molto importante perché riconosce, accanto al dovere dell’utente di prestare sempre la massima diligenza nell’utilizzo dei propri codici di accesso al servizio di home banking, anche l’altrettanto fondamentale dovere di diligenza dell’intermediario finanziario nell’adozione di tutte le cautele necessarie per proteggere adeguatamente la clientela dal rischio sempre più frequente di truffe informatiche".

La Confconsumatori di Roma è a disposizione di chiunque avesse avuto problemi similari di phishing presso la sua sede: Confconsumatori Lazio -  tel. 06.86326449 – e-mail.Confconsumatori.roma@tiscali.it. Sede: Via Padova n. 41– Roma.

 

TRASPORTI

Cancellazione volo e ritardata consegna bagagli: vittoria a Giarre

Due catanesi partiti per una vacanza in Piemonte risarciti in virtù del Regolamento comunitario e della Convenzione di Montreal


 

Catania, 27 aprile 2012 – Con una recente sentenza il Giudice di Pace di Giarre (CT), avv. Agostino Crisafulli, ha riconosciuto a due passeggeri i diritti a loro spettanti in virtù del regolamento comunitario n. 261/2004 in seguito alla cancellazione del volo ed in virtù della Convenzione di Montreal per la ritardata consegna del bagaglio. 

 

Due coniugi al fine di trascorrere una vacanza in Piemonte, nella città di Bra (CN), hanno acquistato un biglietto per un volo con partenza prevista da Catania alle ore 12,25 ed arrivo a Torino alle ore 14,20. Giunti regolarmente all’aeroporto è stato loro comunicato che il volo era stato cancellato e sarebbero partiti con volo di altra compagnia. Ma la disavventura non finiva qui in quanto all’arrivo all’aeroporto di Torino, hanno dovuto constatare la mancata consegna del bagaglio, che é stato consegnato solo dopo tre giorni pregiudicando in tal modo l’andamento della vacanza programmata per una settimana. 

 

Gli attori tenuto conto che il volo di riprotezione era giunto a destinazione entro due ore da quello previsto per il volo cancellato hanno chiesto la corresponsione del 50% della compensazione pecuniaria per come previsto dal regolamento comunitario. Il giudice ha riconosciuto la loro richiesta ed ha anche rigettato l'eccezione delle compagnie che sostenevano non si trattasse di cancellazione ma di volo effettuato in regime di code-sharing. Infatti il biglietto acquistato e prodotto in giudizio indicava espressamente una sola compagnia e non riportava nessuna indicazione che il volo sarebbe stato effettuato in virtù di un accordo tra i due vettori. 

 

Ma le richieste dei passeggeri hanno trovato accoglimento anche in relazione alla ritardata consegna del bagaglio. I vettori sono stati condannati innanzitutto alrimborso delle spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere per acquistare nell'immediatezza quanto necessario a sopperire alla mancanza dei propri beni personali. Sono stati riconosciuti anche i danni subiti per la vacanza rovinata in quanto la ritardata consegna ha determinato una parziale fruizione del periodo di svago. 

 

Le compagnie sono state così condannate in solido a corrispondere la complessiva somma di euro 1.929,67 di cui euro 529,67 per le spese affrontate e provate con i relativi scontrini di acquisto, euro 600,00  ciascuno, determinati equitativamente per la vacanza rovinata ed euro 100,00 ciascuno per la compensazione pecuniaria. 

 

«Ogni disservizio ha la sua particolarità - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti e turismo di Confconsumatori che ha assistito in giudizio i passeggeri - e questa sentenza, che ne esamina e risolve diversi, rappresenta indubbiamente un ulteriore elemento di novità. Significativo, inoltre, il concorrere nel riconoscimento dei diritti dei passeggeri l'applicazione delle due discipline del regolamento comunitario n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal a conferma del fatto che i consumatori non devono aver timore nel richiedere tutto quanto a loro spettante».

 

Scarica la sentenza cliccando QUI.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLARME PROTESI PIP: IN ITALIA QUASI 5.000 IMPIANTI

 

 

Roma, 18 gennaio 2012 - Le protesi, fabbricate dal 2001 dall'azienda francese Poly implant prothese (Pip) ed oggi fuori dal mercato, sono finite sotto accusa poiché fabbricate con silicone diverso da quello dichiarato alle autorità sanitarie e destinato invece ad usi industriali. Possono perciò lacerarsi provocando infiammazioni, ma anche, secondo vari esperti, forme tumorali. "Secondo una stima generale - spiega il chirurgo plastico Giulio Basoccu, dell'Università La Sapienza di Roma - le protesi Pip arrivate e utilizzate in Italia sono all'incirca il 10-15% di quelle prodotte e utilizzate in Francia”.

Dunque, si stima che le Pip impiantate a donne in Italia siano circa 4-5.000". Il problema, avverte l'esperto, è che molte pazienti italiane ''potrebbero non essere a conoscenza del tipo di protesi che è stata loro impiantata, e dunque potrebbero non sapere di avere un impianto Pip". 

Per questi motivi, la Confconsumatori Lazio, e in particolare il suo Presidente, l’avv. Barbara D’Agostino, terranno sotto controllo lo sviluppo della vicenda e si metteranno a disposizione di tutte quelle donne che vogliono essere tutelate.

 

La sede regionale (tel. 06/86326449) e tutte le sedi territoriali i cui indirizzi sono reperibili sul sito www.confconsumatori.it è a disposizione di tutti per fornire informazioni utili sui loro diritti.

 

 

COMUNICATO STAMPA

 

BPM: CONFCONSUMATORI LAZIO PRONTI AD AGIRE

 

Roma, 11 gennaio 2012 - Confconsumatori Lazio ribadisce la decisione di agire, a tutela dei risparmiatori che hanno acquistato i bond “convertendo” della Banca Popolare di Milano, mediante un’azione collettiva risarcitoria (cosiddetta “class action”) davanti alla magistratura ordinaria.

L’azione legale collettiva è già in preparazione a seguito dell’adesione di molti risparmiatori, che nei giorni scorsi hanno contattato la Confconsumatori Lazio per raccontare la loro rabbia e chiedere all'Associazione di aiutarli a recuperare la forte perdita subita, nell’ordine del 90% del capitale investito.

 

Ma la “class action” non è la sola iniziativa portata avanti da Confconsumatori Lazio: da subito, in ragione della gravità delle decisioni assunte da BPM, prima con il collocamento dei bond, poi con la decisione di anticiparne la scadenza di conversione in azioni, si è deciso di inviare preliminarmente le lettere di reclamo e successivamente attivare la procedura per accedere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la CONSOB, competente nelle controversie insorte tra risparmiatori ed intermediari finanziari.

 

Si ricorda che la CONSOB, che ha già sanzionato alcuni dirigenti, continua a tenere sotto controllo BPM.

Confconsumatori Lazio rinnova a tutti i risparmiatori caduti nella trappola di BPM l'invito  di consultare il sito www.confconsumatori.it, e di rivolgersi alle sedi dell'Associazione per avere assistenza e consulenza.

 

 

 

COMUNICATO STAMPA

 

Fastweb condannata a risarcire 5 mila euro

 

A Grosseto affermato un principio importante: il tentativo di conciliazione è valido non solo presso il Corecom, ma anche nelle Camere di Commercio

 

 

Grosseto, 13 dicembre 2011 - Una vittoria importante soprattutto per il principio che viene affermato: il tentativo di conciliazione è valido non solo presso il Corecom, ma anche nelle Camere di Commercio e presso tutti gli enti di conciliazione riconosciuti dall’articolo 141 Codice del Consumo. Con la sentenza 1084/2011 il Tribunale di Grosseto ha affrontato una particolare fattispecie, ovvero gli organismi di conciliazione abilitati a dirimere le liti tra utenti e società telefoniche.

 

Secondo la tesi di Fastweb il tentativo di conciliazione andava e va espletato esclusivamente dinanzi al Corecom toscano, mentre era da escludersi che gli utenti potessero rivolgere le loro istanze alle Camere di Commercio ed altri organismi come quelli concordati tra associazioni dei consumatori e società telefoniche. Il Tribunale di Grosseto ha respinto tale tesi rilevando come, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento emanato dall’Agcom, in alternativa al Corecom il tentativo di conciliazione può essere validamente esperito dinanzi agli organismi paritetici creati dalle associazioni di consumatori, ovvero presso tutti gli enti di conciliazione riconosciuti dall’articolo 141 codice del consumo, tra i quali appunto le Camere di Commercio.

 

Il Giudice, quindi, ha dichiarato valido il tentativo svolto dinanzi alla Camera di Commercio di Grosseto, tentativo fallito per la mancata comparizione di Fastweb.

 

La sentenza ha riconosciuto un risarcimento di 5.000 euro per un’azienda che nel periodo maggio-agosto 2008 ha visto funzionare la propria linea telefonica a singhiozzo, perché in tale lasso di tempo per 35 giorni il servizio telefonico è risultato inutilizzabile. Per il Tribunale l’ammontare del risarcimento va determinato sia pure equitativamente anche sulla base dei minori incassi, se accertati, risultanti dalla contabilità dell’azienda rispetto agli anni pregressi. Non solo quindi i privati cittadini ma anche le aziende, utenti di servizi di telecomunicazioni, possono ottenere equi risarcimenti del danno a fronti di disservizi reiterati delle compagnie telefoniche. Lo sportello Confconsumatori  di Grosseto segue da anni una media di oltre 200 pratiche all’anno di reclamo di utenti telefonici.

 

 

Comunicati Stampa

 

TRASPORTI

Volo cancellato e danno da ritardo a Catania risarcimento da 1700 €

Riconosciuta alla passeggera, che si era rivolta a Confconsumatori, la compensazione pecuniaria ed il risarcimento per il ritardo


 

Catania, 5 Dicembre 2011 – Il volo salta senza preavviso e inizia l’odissea per unadonna rientrata da Londra a Catania con oltre 5 ore di ritardo: per lei un risarcimento da 1700 €.

 

 Con una recentissima sentenza il Giudice di Pace di Giarre (CT), ha riconosciuto ad una passeggera il diritto previsto dal regolamento comunitario n. 261/2004. La consumatrice aveva vissuto una vera e propria odissea: doveva imbarcarsi sul volo in partenza alle 9,25 dall'aeroporto di London City e diretto a Milano Linate. Giunta in aeroporto le veniva comunicato che il volo era stato cancellato, senza alcun preavviso; veniva così trasferita all’aeroporto di London LHR ed inserita in lista d'attesa sul volo in partenza alle 11,40 per Roma Fiumicino. 

 

A causa di questi disguidi, la passeggera perdeva il volo delle 13,20, che doveva portarla da Milano a Catania, dove giungeva solo alle ore 20,30, con un ritardo di oltre 5 ore rispetto a quello programmato. In tutto questo periodo di tempo alla passeggera non veniva prestata nessuna assistenza. 

 

La compagnia aerea è stata condannata al pagamento di 950 €, oltre alle spese del giudizio, che superano i 700 €. L’importo di 950 € è stato determinato nella misura di 400 € per la compensazione pecuniaria conseguente alla cancellazione del volo prevista per tratte fino a 3.500 km, e di 500 € a titolo di risarcimento danni per il ritardo in virtù della Convenzione di Montreal, più 50 € per la mancata assistenza.

 

Nel corso del giudizio la compagnia aerea era arrivata a sostenere che non vi era stata nessuna cancellazione del volo. Circostanza smentita anche grazie alla testimonianza di altre due passeggere, che avevano subito lo stesso disservizio ed alle quali era stata corrisposta la sola compensazione pecuniaria. 

 

“Ancora una sentenza, tra le poche che riconoscono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria in seguito alla cancellazione del volo – ha dichiarato l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia e responsabile nazionale trasporti dell’associazione, che ha assistito in giudizio la passeggera - La sentenza è poi importante perché, oltre alla compensazione, sancita dal regolamento comunitario n. 261/2004 riconosce anche il diritto del passeggero al risarcimento del danno per il ritardo, come previsto dalla Convenzione di Montreal, a conferma che le due normative concorrono e non si escludono”. 

 

Info: 348-5152184, e-mail disservizi.aerei@confconsumatori.it oturismo@guardachetiriguarda.it.

 

Scarica la sentenza cliccando QUI.

 

 

IMPIANTI & ENERGIA

A Massa Carrara Enel condannata a risarcire oltre 2.500 euro di danni

Il gestore non aveva informato correttamente e per tempo la cliente che chiedeva l'istallazione di un contatore: comportamento fuorviante


 

Massa Carrara, 21 novembre 2011 - Il gestore non aveva informato correttamente e per tempo la cliente che chiedeva l'istallazione di un contatore: ora dovrà risarcirla di oltre 2.500 euro. Un'importante vittoria di Confconsumatori di Massa-Carrara nei confronti di Enel Energia spa, condannata dal Giudice di Pace di Massa a risarcire l’utente dei danni subiti a causa di un comportamento commercialmente contrario alle regole di correttezza, buona fede e diligenza.

Un'associata aveva richiesto al gestore l'apposizione di un nuovo contatore del gas per il proprio appartamento, che ne era privo. A fronte delle fuorvianti e sempre diverse motivazioni verbali fornite dalla società, la donna si è rivolta allaConfconsumatori che ha provveduto a contestare il comportamento della società e a richiedere la motivazione ufficiale del rifiuto.

Enel Energia spa ha risposto, tramite raccomandata, che mancavano le misuredi lunghezza, larghezza e altezza del vano ove il contatore doveva essere allocato. Il legale di Confconsumatori allora, stante l’infondatezza di tale motivazione, ha proposto un ricorso d’urgenza in Tribunale e solo in giudizio, per la prima volta, Enel Energia spa ha fornito la reale motivazione determinata dalla mancanza dei requisiti di sicurezza in loco.

Il Giudice pertanto ha rigettato la richiesta del provvedimento d’urgenza, non potendo ovviamente ordinare all’Enel di apporre un contatore in carenza di misure di sicurezza, ma ha ritenuto che il comportamento della società non fosse corretto nei confronti della cliente, in quanto “quest’ultima non è stata posta in condizione di comprendere i reali motivi del rifiuto ad adempiere e quindi è stata costretta ad azionare lo strumento del ricorso d’urgenza”. Era infatti evidente che se l’Enel avesse fin da subito fornito la reale motivazione del proprio rifiuto, la signora avrebbe potuto realizzare quei lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi, intervento che ha richiesto un'ulteriore attesa di diversi mesi.

Per questo motivo l'associata ha deciso di chiedere i danni dinnanzi al Giudice di Pace che ha condannato Enel Energia al risarcimento dei danni subiti, quantificati in 2.500 €, oltre alle spese di lite.

Secondo il Giudice il comportamento di Enel Energia era “non solo omissivo, ma addirittura fuorviante”  in quanto “colpevolmente, tace sui veri motivi del proprio rifiuto impedendo così all’attrice di ottenere subito la fornitura di gas”.“Comportamento - prosegue la sentenza - sicuramente contrario a quanto imposto dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e non vi è dubbio che detto comportamento abbia causato dei danni all’attrice e che gli stessi vadano risarciti”.

Scarica la sentenza cliccando QUI.


 

 

 

TELEFONIA

Attende invano 175 giorni l'Adsl pagata: avrà 4 mila € di danni

Un associato di Minturno (LT), esasperato, aveva inviato il recesso e si era trovato con altre bollette e senza linea telefonica. Telecom condannata.


 

Latina, 14 novembre 2011 – Ha atteso invano per 175 giorni l'attivazione dell'Adsl, già pagata. Esasperato ha inviato il recesso ma si è trovato senza linea e con altre fatture da pagare. La storia di un associato Confconsumatori di Minturno (LT) si è conclusa davanti al Giudice di Pace, che con sentenza n. 174/11, ha condannato la Telecom Italia S.p.A. al risarcimento dell'utente che aveva regolarmente richiesto l’attivazione della linea ADSL, mai attivata nonostante il pagamento del contributo di attivazione e dei canoni mensili.

L’inadempimento contrattuale del Gestore si è protratto per ben 175 giorni ignorando le continue e incessanti lamentele dell’utente che nel frattempo veniva costretto illecitamente al pagamento di un servizio mai reso.

L’utente, esasperato, alla luce del prolungato inadempimento contrattuale, ha deciso di inviare una raccomandata a./r. per recedere dal contratto ADSL provvedendo anche al successivo invio a proprie spese del modem. A seguito della comunicazione di recesso, la Telecom Italia S.p.A. ha emesso un'ulteriore fattura comprensiva ancora una volta del canone abbonamento e del costo di noleggio router ed addirittura a sospendere la linea telefonica senza alcun preavviso scritto.

Solo a seguito dell’intervento della Confconsumatori-Latina, la Telecom Italia S.p.A. provvedeva finalmente ad ammettere il problema, riconoscendo il disservizio, le problematiche segnalate, scusandosi per l’accaduto e riconoscendo il rimborso dei canoni ADSL, dei canoni di noleggio router e del contributo di disattivazione oltre alle spese di restituzione del prodotto. Tuttavia il Giudice di Pace di Minturno ha stabilito che la Telecom “con la restituzione delle somme relative ai canoni indebitamente incassati, non ha minimamente indennizzato il pregiudizio patito” dal consumatore e pertanto condannava la Telecom al pagamento dell'indennizzo dovuto nella misura di  3.937,50 € oltre spese legali.

“L'utente ha visto così tutelata la sua posizione  – dichiara l'avv. Barbara Romano legale della Confconsumatori Latina -  in quanto a ristoro del pregiudizio subito dall’utente derivante dai vari disservizi trova applicazione, in materia di garanzie offerte al cliente, quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Abbonamento Telecom Italia S.p.A”.

“Questa sentenza – continua l'avv. Franco Conte Presidente della Confconsumatori Latina – si inserisce nel novero delle numerose pronunce che la nostra associazione, per il tramite dei propri legali, ha ottenuto in favore dei consumatori i quali hanno sempre il diritto di essere tutelati da abusi e forzature”.

Scarica la sentenza cliccando QUI.

Per informazioni ed assistenza: Confconsumatori Sede Minturno Scauri (LT) via Appia n. 542 Tel e fax 0771.681022 cell. 349.5000314 e-mail: contefr@tiscali.it orari sportello Lunedì e mercoledì ore 17-19

 

 

 

DAL LAZIO

Il degrado della metropolitana di Roma è al massimo storico

Confconsumatori Lazio fa appello ai cittadini perchè segnalino i casi di disservizi o gli stati di degrado del trasporto pubblico


 

Roma, 15 novembre 2011 - Confconsumatori si fa portavoce dei cittadini di Roma riguardo i disservizi e i disagi per chi viaggi in metropolitana. "Ciò che è accaduto lo scorso mercoledì alla stazione Termini di Roma  - denuncia la Presidente di Confconsumatori Lazio Barbara D'Agostino - è solo l’ultima di una lunga serie di disagi che i cittadini romani subiscono durante i solo spostamenti quotidiani".

Secondo le numerose segnalazioni degli associati della Confconsumatori Lazio, si documenta che mercoledì 9 novembre centinaia di passeggeri si sono affollati sulle banchine, con i treni che oltrepassavano la stazione senza fermarsi e con pesanti ripercussioni in tutte le altre stazioni. Tutto questo a causa di uno sciopero momentaneo e non autorizzato dei macchinisti e degli operai di manutenzione. La momentanea chiusura della fermata della stazione termini ha provocato notevoli disservizi agli utenti del trasporto pubblico, costretti a subire fortissimi disagi e a vedere violato il loro diritto a una mobilità efficiente e sostenibile.

"L'episodio sulla Metro A di Roma - commenta Barbara D'Agostino - si ripete tutte le mattine, rallentamenti interruzione di servizio, vagoni stracolmi al punto da costringere i passeggeri ad aspettare sulla banchina la corsa successiva. Il degrado della metropolitane di Roma ha raggiunto il massimo storico. Ogni giorno i passeggeri rischiano malori, la metropolitana della capitale è una vera vergogna".

Confconsumatori Lazio s’impegna a monitorare costantemente i servizi della metropolitana e delle linee urbane ed extraurbane dei trasporti di Roma, affinchè si possano continuare a denunciare condizioni di degrado nei trasporti di Roma. Chiunque volesse apportare la propria testimonianza o fare una segnalazione può contattare la sede della Confconsumatori Lazio -  tel. 06.86326449 – e-mail.Confconsumatori.roma@tiscali.it. Sede: Via Padova n. 41 – Roma.

 

 

CIRIO

A Prato recuperati in pochi mesi 26 mila euro

Oltre 26 mila euro di risparmi andati in fumo sono tornati nelle tasche di due pratesi che avevano investito in obbligazioni Cirio


 

Prato, 28 settembre 2011 - Oltre 26 mila euro di risparmi andati in fumo sono tornati nelle tasche di due pratesi che avevano investito in obbligazioni Cirio. Con una recentissima pronuncia del giudice Raffaella Brogi emessa nel mese di agosto, una giovane coppia, assistita da Confconsumatori di Prato e dai suoi legali, e' riuscita a recuperare l'intero capitale investito nel 2002 in obbligazioni Cirioemberg emesse da società estera collegata alla ex azienda di Cragnotti.

Marito e moglie avevano visto andare in fumo, dopo il crack finanziario della Cirio avvenuto nel novembre 2001, oltre 26mila euro di risparmi accantonati anche attraverso una parte della liquidazione. I titoli erano stati venduti da un promotore finanziario della ex Rasbank, ora Allianz Bank che si era recato, a collocare le stesse obbligazioni, addirittura a casa dei ricorrenti.

La coppia, come tanti altri risparmiatori pratesi, circa un anno fa si era pero' rivolta alla Confconsumatori di Prato e, assistita dagli avvocati Daniele Nicolin e Alessandro Fagni, si è rivolta al Tribunale di Prato che, in pochissimi mesi, ha condannato la banca al risarcimento del danno subito pari al capitale investito, oltre agli interessi legali ed oltre al rimborso di tutte le spese legali.

L'ordinanza, oltretutto, e' stata rapidissima in quanto la causa e' stata introdotta dai legali della coppia con un procedimento sommario molto più veloce delle cause ordinarie.

”Siamo davvero molto soddisfatti di questa sentenza - spiega il presidente provinciale dell'associazione di via Umberto Giordano, Marco Migliorati - perche' conferma ancora una volta l'ottimo lavoro svolto dai nostri legali in materia di risparmio e di acquisti bancari.  Ed anche perche' i casi di risparmiatori truffati con i titoli Cirio sono ancora moltissimi ed e' bene che sappiano attraverso i giornali che con noi possono ottenere giustizia”.

Alla Confconsumatori di Prato le pratiche relative ai titoli ”spazzatura” che i legali stanno studiando, sono tantissime e finora quelle concluse hanno avuto tutte esito positivo. La sede in via Umberto Giordano 12 a Prato è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 19 e può essere contattata in tale orario anche al numero 380/4640227.

Scarica l'ordinanza cliccando QUI.


 

ASSICURAZIONI

Garanzia assicurativa su auto usata: la spunta il consumatore

se l'auto usata ha una garanzia assicurativa, i pezzi assicurati vanno sostituiti, anche se alcuni componenti non sono coperti da garanzia


 

Grosseto, 30 settembre 2011 - Il Giudice di Pace di Grosseto con la sentenza  n. 1022/2011 ha sancito il diritto del consumatore alla restituzione del prezzo pagato per la sostituzione del componente elettrico non funzionante, nel caso di specie, l’alzacristalli elettrico.

La vicenda, ha origine dalla sottoscrizione di un contratto di polizza per la riparazione e/o sostituzione di componenti dell’autovettura, motivo per il quale il consumatore ha richiesto la sostituzione di un componente elettrico, alzacristalli non più funzionante.

La richiesta di riparazione era stata negata dall’assicurazione che riteneva tale componente non coperto da garanzia, nonostante un analogo intervento alla parte destra dell’auto fosse stato già realizzato in garanzia dalla predetta compagnia assicurativa. L’Assicurazione sosteneva che, benché si trattasse di un componente elettrico incluso nella garanzia, la rottura dello stesso era dovuta al mancato funzionamento di un diverso componente non coperto dalla garanzia assicurativa.

Il Giudice di Pace di Grosseto, accogliendo le argomentazioni sostenute dal consumatore, assistito dall’Avvocato Sara Serritiello di Confconsumatori Grosseto, ha riconosciuto il diritto del consumatore alla sostituzione dell’alzacristalli elettrico in quanto tale componente richiede la sostituzione di tutto il componente alzavetro, compreso quindi il meccanismo che parte convenuta non considerava in garanzia, condannando la compagnia anche alla refusione delle spese processuali.

Scarica la sentenza cliccando QUI.

 

 

TELEFONIA

A Grosseto una condanna esemplare per Tele tù

dopo una telefonata del call center un associato si era visto cambiare gestore senza averlo richiesto e riceveva bollette per un Adsl mai attivata. "Non è un caso isolato"


 

Grosseto, 23 settembre 2011 - Un associato della Confconsumatori di Grosseto, assistito dall’avvocato Sara Serritiello del Foro di Grosseto, ha ottenuto  giustizia per una controversia con Tele tù, condannata dal Giudice a risarcire 800 euro di danno esistenziale più le spese legali, per un totale di oltre 2 mila euro. Una condanna esemplare.

Il malcapitato cittadino si era visto fraudolentemente  cambiare gestore di telefonia senza aver avuto la possibilità di poter scegliere se aderire o meno all’offerta proposta, con conseguente impossibilità di utilizzare il servizio ADSL per quasi nove mesi: sono numerosi  i casi di pratiche commerciali simili non solo in Toscana.

Per il mancato invio del contratto di abbonamento per il passaggio a nuova utenza e per l’impossibilità di poter utilizzare la linea ADSL, il gestore ora dovrà risarcire anche il danno esistenziale. Infatti perchè il contratto sia valido non non è sufficiente la semplice telefonata ma occorre l’invio delle informazioni sulle generalità della società, sulle condizioni del professionista e sul diritto di recesso in forma scritta secondo quanto disposto dall’articolo 53 del codice del consumo. Questa è la massima espressa dal Giudice di Pace di Grosseto con la sentenza 1045/2011 che ha condannato Tele Tù al risarcimento del danno esistenziale in favore di un malcapitato utente.

"La vicenda, - commenta l'avvocato Serritiello - purtroppo non isolata, ha origine dalle continue telefonate da parte dei call center dei gestori di telefonia, nel caso di specie di Tele Tù, aventi ad oggetto proposte di abbonamento per passaggio a nuovo gestore. L’utente nel giugno 2010 acconsentiva all’invio del contratto cartaceo onde poter visionare tutte le condizioni economiche e di prestazione del servizio onde poter decidere o meno di aderire. L’utente non solo non ha ricevuto il predetto contratto, in linea a quanto prescrive il Codice del Consumo nei contratti a distanza, ma dopo poco si accorgeva del passaggio al nuovo gestore di telefonia; gestore che nel frattempo cominciava ad emettere fatture di pagamento contenenti l’utilizzo anche del servizio ADSL mai attivato".

Lo sportello grossetano della Confconsumatori è da anni in prima linea in queste situazioni che nonostante le sanzioni delle autorità di garanzia e dei Tribunali si manifestano di frequente in capo a tutti i gestori di telefonia.

Coloro che necessitano di assistenza possono rivolgersi alla Confconsumatori di Grosseto, Via ronchi 24 tel. 0564,418276.

Scarica la sentenza cliccando QUI.

 

SERVIZI & SOCIETA'

Disservizi Poste: al via la conciliazione

Avviato un protocollo semplice e veloce per risarcire chi ha subito danni nella prima settimana di giugno 2011


 

Parma, 7 luglio 2011 - Chi si è recato in uno sportello postale nella prima settimana di giugno avrà certamente subito una lunga serie di disagi provocati da un blocco del sistema informatico di Poste Italiane. Gli utenti, a causa di un guasto informatico, si sono trovati ad affrontare lunghe code e nell’impossibilità di effettuare pagamenti, ritirare contante o spedire pacchi e corrispondenza.

Grazie ad un accordo tra Poste Italiane e le principali associazioni dei consumatori dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2011 chi è rimasto vittima di uno di questi disservizi potrà accedere gratuitamente alla procedura di conciliazione per ottenere il ristoro dei danni subiti in quei giorni.

Gli utenti potranno presentare la domanda di conciliazione, scaricabile dal sito internet di Poste o da quelli delle associazioni dei consumatori, direttamente presso gli uffici postali o presso le sedi delle Associazioni dei consumatori firmatarie dell’accordo.

Le richieste saranno poi valutate caso per caso al tavolo di conciliazione che sarà composto da un rappresentante dell’Azienda e dal rappresentante dell’Associazione scelta dal consumatore. Al termine del procedimento, i componenti della commissione formuleranno una proposta di accordo che il consumatore potrà decidere di accettare oppure no. In caso affermativo il procedimento si concluderà con un verbale di conciliazione che avrà efficacia di atto transattivo. Con il verbale di conciliazione Poste Italiane s’impegna a liquidare quanto pattuito entro 60 giorni. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione l’ipotesi di conciliazione si intende rifiutata e la commissione redigerà un verbale di mancato accordo.

Il termine per l’esperimento della procedura di conciliazione è fissato in 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte di Poste Italiane.

Scarica il materiale per la conciliazione cliccando QUI.

 

 

PATENTE & MULTE

ZTL: contravvenzioni a raffica annullate

A Pistoia il giudice di pace ha riconosciuto la buona fede dei cittadini ribaltando il precedente orientamento


 

Pistoia, 20 giugno 2011 - Confconsumatori Pistoia ha ottenuto un interessante risultato in tema di multe per transito in zona a traffico limitato.

Il caso affrontato e risolto dai legali Confconsumatori dinanzi al Giudice di Pace di Pistoia ha riguardato un associato che, tra la fine dell'anno 2010 ed i primi mesi dell'anno 2011, si era visto recapitare ben 15 contravvenzioni per violazione dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada - ovvero per il transito in corsia “senza autorizzazione” - tutte elevate  in riferimento al passaggio nel medesimo tratto stradale di Corso Gramsci con direttrice di marcia ovest-est tra via Volta del Pesce e via Della Madonna.

L'associato pistoiese, ripetutamente sanzionato, tramite i legali di Confconsumatori, Daniele Nicolin e Barbara Valdiserra, ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Pistoia chiedendo l'annullamento dei verbali in questione.

Il Giudice Dott.ssa Bagnoli, riconoscendo che il ricorrente è soggetto munito di autorizzazione temporanea per transito in ZTL rilasciata dalla Polizia Municipale di Pistoia (con la sola esclusione e limitazione per l'area pedonale ed il comparto Sala) e che comunque la cartellonistica apposta al varco di Corso Gramsci non contiene chiare e visibili indicazioni circa quelli che sono i soggetti autorizzati al transito e quelli per i quali invece vi è divieto, annullava nel merito tutti i verbali impugnati.

Confconsumatori Pistoia attende ottimista l'esito di una vicenda analoga, come afferma il legale dell'Associazione Avv. Barbara Valdiserra: "anche per un altro nostro associato (al quale sono state notificate 64 multe per il transito nel suddetto tratto stradale!) siamo in attesa del provvedimento del Giudice di Pace di Pistoia, Dott.ssa Guazzelli, che però per casi del tutto identici si è pronunciata accogliendo i ricorsi presentati. Si tratta di pronunce emblematiche  posto che il Giudice di Pace di Pistoia, “ribaltando” il precedente orientamento in tema di violazioni al codice della strada riguardanti le ZTL, ha riconosciuto la buona fede dei cittadini pistoiesi i quali si sono trovati ad essere ingiustamente, ripetutamente e pesantemente sanzionati”.

 

 

TURISMO & TRASPORTI

Vacanza rovinata: risarciti due pistoiesi

Per due volte si erano visti annullare il volo per l'Havana: Confconsumatori ha ottenuto il rimborso integrale più il danno "da vacanza rovinata"


 

Pistoia, 20 giugno 2011 - Con una recentissima sentenza, il Giudice di Pace di Pistoia ha riconosciuto il rimborso integrale più il risarcimento dei danni a due giovani pistoiesi che si erano visti annullare ben due voli aerei a causa del maltempo.

Nel dicembre del 2010 i due giovani avevano acquistato due biglietti aerei da Bologna a L'Havana. Portatisi a Bologna, tuttavia, l'aereo non era potuto partire per mancanza di liquido antigelo. La coppia era stata allora trasferita in pulmann all'aeroporto di Milano Malpensa dove, dopo una notte intera in aeroporto, avrebbero dovuto partire per Cuba. A Milano, però, il volo era stato ancora una volta annullato per il maltempo.

I due giovani si erano quindi rivolti alla Confconsumatori e successivamente, assistiti dall'Avv. Alessandro Fagni e dalla Dott.ssa Ilaria Valentini, avevano fatto causa al tour operator e alla compagnia aerea. Recentemente il Giudice di Pace, dopo una veloce istruttoria, ha condannato entrambe al risarcimento dei danni subiti dai viaggiatori per non aver offerto ai turisti una immediata alternativa.

"Ai nostri assistiti - precisa la Dott.ssa Valentini - è stato riconosciuto l'integrale rimborso non solo delle spese dei biglietti aerei e del pernottamento a L'Havana, ma anche di quelle di vitto e alloggio per il tempo passato negli aeroporti di Bologna e Malpensa".

L'importanza della sentenza del Giudice di Pace si misura anche in base sulla condanna al risarcimento per la vacanza rovinata. "Avevamo chiesto - conclude la Dott.ssa Valentini - il ristoro del danno non patrimoniale fondato anche sulle norme del codice del Consumo ed il Giudice ce l'ha riconosciuto quantificandolo in 500€, per non aver potuto godere di un'occasione di svago e riposo da tempo programmata. Si tratta di un'importante precedente per tutti coloro che subiscono ingiustamente una cancellazione del volo".

Scarica la sentenza cliccando QUI.

Confconsumatori ricorda che per ogni problema riguardante viaggi e servizi turistici è attivato, nell'ambito del progetto "Guarda che ti riguarda!" un indirizzo e-mail tramite il quale l'associazione offre consulenza e assistenza ai turisti: turismo@guardachetiriguarda.it .

Poste Italiane: domande di conciliazione dal 1° luglio al 31 dicembre

Incontro decisivo con le Associazioni dei Consumatori per definire le modalità del rimborso

ai clienti che hanno subito danni per i problemi informatici negli uffici postali

 

 

Roma 17 giugno 2011 - Al via il Tavolo di Conciliazione. Nell’incontro odierno, Poste Italiane ha definito d’intesa con le Associazioni dei consumatori modalità e tempi per la presentazione delle domande di conciliazione per il rimborso a favore dei cittadini che hanno subito danni a causa dei problemi informatici avvenuti nei giorni scorsi negli uffici postali. La procedura di conciliazione sarà gratuita. L’azienda ha confermato ai rappresentanti dei consumatori la propria volontà di riconoscere un rimborso a tutti coloro che abbiano subito un danno documentabile tra il 1° e il 10 giugno.

 

Poste Italiane e le Associazioni hanno fissato i termini di presentazione delle domande di conciliazione: i cittadini potranno richiedere il rimborso a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre prossimi consegnando le domande direttamente negli uffici postali o presso le Associazioni dei consumatori. I moduli saranno a disposizione negli uffici postali, presso le sedi delle associazioni e potranno essere scaricati dal sito www.poste.it. e da quelli delle stesse associazioni. Le richieste saranno poi valutate caso per caso al tavolo di Conciliazione che sarà composto da un rappresentante dell’azienda e dal rappresentante dell’Associazioni scelta dal cliente.

 

Al termine del dibattito, Poste Italiane ha preso atto delle richieste presentate dalle Associazioni dei consumatori e si è offerta di formulare una serie di proposte da riservare ai pensionati come ulteriore gesto di attenzione dell’azienda verso questa fascia di clientela.

 

Le associazioni che hanno siglato l’accordo sono:

Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Arco, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

 

 

PARMALAT

Restituiti 80 mila euro a La Spezia

La banca doveva informare i due clienti che acquistavano non i titoli della Parmalat “italiana” ma di una società estera


 

Massa Carrara, 17 giugno 2011 - La Confconsumatori di Massa Carrara ha ottenuto un’importante vittoria in una causa promossa  contro una Banca di La Spezia  riguardante l'acquisto di titoli Parmalat. Il Tribunale di La Spezia ha infatti condannato la Banca a restituire a due associati  gli 80 mila euro investiti, con rivalutazione ed interessi, oltre alle spese legali.

Nel 2003 i due associati, coniugi, avevano effettuato un investimento di 80.000 € di titoli Parmalat ma di lì a poco, con il crack, scoprono di aver perso tutto. Convinti che vi fosse la responsabilità dell’Istituto di credito, i due si erano rivolti al legale della Confconsumatori di Massa Carrara, l'avvocato Francesca Galloni, la quale aveva deciso di intentare la causa sul presupposto, appunto, della violazione da parte della Banca della normativa in materia degli obblighi a carico degli intermediari finanziari.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda, ha in definitiva riconosciuto diversi profili di irregolarità nel comportamento della Banca. Innanzitutto  ha riconosciuto la violazione dell’obbligo di diligenza nei rapporti con i clienti avendo la Banca omesso di assumere tutte le informazioni necessarie per operare in modo che i clienti fossero adeguatamente informati. Inoltre il giudice ha riconosciuto la violazione dell’obbligo di informazione su un punto essenziale, ossia che l’acquisto effettuato aveva ad oggetto non i titoli della Parmalat per così dire “italiana” ma della Parmalat Finance corporation bv, società diversa, con sede all’estero, circostanza questa scoperta per la prima volta dai risparmiatori in epoca successiva all’acquisto dei titoli.

Il tribunale, infatti, ha stabilito che: “Nessuno può mettere in dubbio che non sia un elemento trascurabile (nell’investimento di €. 80.000) il sapere l’esatta natura, situazione finanziaria e nazionalità della società in cui si investe”.

Infine la sentenza riconosce, circostanza anche questa di estrema rilevanza, che gli operatori intermediari qualificati avrebbero dovuto riconoscere anche all’epoca dell’acquisto la “reale situazione economico-finanziaria della Parmalat” , grazie agli elementi ed informazioni in loro possesso e non conosciuti dai comuni risparmiatori.

“Nel comportamento – conclude la sentenza- è dunque ravvisabile un grave inadempimento della banca la quale, procedendo all’acquisto dei titoli esteri in base a generici colloqui con uno solo degli attori, senza darsi carico di spiegare come l’operazione non si attagliasse minimamente al profilo di rischio di comuni risparmiatori, apparentemente dichiarato con la semplice compilazione e apposizione di crocette su un modulo prestampato dalla Banca stessa, ha violato gli obblighi di informazione e correttezza imposti dall’art. 21 TUF”.

Scarica la sentenza cliccando QUI.

 

CARRIER 1

Risarciti più di un milione di euro per quasi 100 associati

conflitto di interessi e mancata informazione inchiodano definitivamente una banca italiana e una grande società americana, ricorse in appello, a risarcire 97 risparmiatori


 

Milano, 15 giugno 2011 - Più di un milione di euro di risarcimento per ben 97 risparmiatori. Con sentenza n. 1193/11 del 27 aprile 2011 la Corte d’appello di Milano ha confermato quella  del Tribunale di Milano (n. 8699/07  in data 2.5.07) che aveva accolto la domanda proposta da 97 consumatori, tutelati dalla Confconsumatori e dai suoi avvocati Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, i quali nel 2001 avevano acquistato titoli Carrier1, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo. Era accaduto, più in particolare, che di quei bond fosse proprietaria una finanziaria statunitense che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca che, tramite i propri promotori o per telefono, aveva alienato quei bond.    La Corte ha respinto l’appello della società americana e dell’istituto di credito italiano, confermando, in primo luogo, la decisione del  Tribunale che aveva dichiarato la nullità di dieci contratti d’investimento, perché privi della forma scritta prescritta dall’art. 23 TUF, e condannato la banca al rimborso della somma corrisposta. Gli ordini erano stati, infatti, impartiti per telefono, senza che il contratto generale d’investimento contemplasse tale possibilità.

Ha, inoltre, condannato i due istituti di credito, quindi anche quello americano, per tutti gli altri investimenti per i quali non è stata ravvisata l’invalidità, al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori, danni liquidati in primo grado  con l’intervento di un consulente tecnico ed ammontanti a più di un milione di euro.

La Corte d’appello, al pari del Tribunale, ha ritenuto che costituisca violazione del divieto di agire in conflitto d’interessi, sancito dagli artt. 21 TUF e 97 reg. Consob, alienare titoli di cui è proprietaria una propria socia, ed ancora che la banca italiana avrebbe dovuto informare gli acquirenti che trattavasi di bond speculativi a rischio.

Per quanta riguarda il comportamento della società americana, per il Tribunale fu gravissimo ed illecito indurre i promotori finanziari del collegato istituto italiano ad alienare quei “titoli spazzatura”. Il che, sempre per la Corte, come per il Tribunale, dà luogo a responsabilità aquiliana a norma dell’art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcire il pregiudizio arrecato.   È questa, secondo l’avv. Franchi, una sentenza importantissima: "in primo luogo, perché ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente, come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; di poi per il fatto che è stato stabilito ancora una volta che il requisito della forma scritta è imposto anche per i singoli ordini e non solo per il c.d. contratto-quadro, ossia quello generale; infine è stato altresì affermato che non si possono alienare ai risparmiatori obbligazioni di società ormai prossime al default e che, se ci si comporta così, si incorre in responsabilità risarcitoria".

Scarica la sentenza cliccando QUI.

 

 

TELEFONIA

Il cellulare non può sostituirsi al telefono fisso

Un caso incredibile risolto dalla Confconsumatori di Pisa: al primo ricorso per la linea staccata il giudice aveva proposto all'associata di utilizzare il cellulare


 

Pisa, 3 giugno 2011 - La compagnia stacca la linea telefonica e, alle proteste dell'utente, il giudice del cautelare risponde che può usufruire del proprio telefono cellulare o appoggiarsi ad altri gestori. Un caso davvero incredibile quello risolto dalla Confconsumatori di Pisa, che ha ottenuto per la propria associata il ripristino della linea telefonica fissa e il rimborso delle spese di lite.

«Il telefono cellulare - commenta Giovanni Longo, responsabile dello sportello di Confconsumatori Pisa - non può sostituire il collegamento telefonico fisso, sia per la minor stabilità del segnale, sia perché non esistendo un elenco telefonico dei numeri dei cellulari non è possibile rintracciare il titolare. Inoltre il cliente può non voler divulgare il suo numero di telefono cellulare, riservando questo numero soltanto per pochi “intimi”».

L'associata era da diversi anni cliente della compagnia telefonica e aveva sempre pagato con puntualità le fatture ricevute, anche perchè, oltre che per motivi di lavoro, il telefono fisso era per lei di vitale importanza al fine di essere contattata.

Eppure la compagnia telefonica aveva sospeso il servizio, costringendo l'associata a procedere con un ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) per richiedere l'immediata riattivazione.

«All’udienza - spiega Longo - il giudice del cautelare aveva chiesto semplicemente alla ricorrente se possedeva un telefono cellulare, e questa candidamente aveva risposto affermativamente. Il giudice allora, in modo del tutto inaspettato, aveva respinto la richiesta pur riconoscendo il fumus boni iuris, in quanto dalle fatture sembravano evincersi indizi gravi relativamente alla conclusione del contratto di somministrazione del servizio telefonico e relativamente al regolare adempimento, da parte della ricorrente, delle proprie obbligazioni».

Quindi il giudice di prime cure non ha ravvisato gli estremi di un pregiudizio grave ed irreparabile (c.d. periculum in mora), e ha rigettato la richiesta della ricorrente sulla base del fatto che la ricorrente avrebbe dichiarato all’udienza di disporre di un telefono mobile, che la ricorrente aveva effettuato poche telefonate in uscita e, infine, che l’attuale regime di mercato, non più caratterizzato da monopolio, dava la possibilità di rivolgersi ad un nuovo gestore per usufruire di un servizio telefonico fisso.

La Confconsumatori è allora intervenuta nuovamente per presentare un reclamo avverso l’ordinanza. L'associata ha fatto presente che vivendo sola il telefono fisso era l’unico strumento che poteva garantirle stabilità e certezza nel segnale; che utilizzava il telefono cellulare soltanto per uso privato; che non voleva essere costretta a comunicare il numero del suo telefono cellulare privato al datore di lavoro ed ai colleghi, e, infine, che non esiste un elenco telefonico da cui poter attingere ai numeri di telefonia mobile. A sostegno della tesi è stata allegata anche l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. civile di Pozzuoli, del 06.06.2007,

Il Collegio, questa volta, a parziale riforma dell’ordinanza impugnata ha accolto il reclamo, ordinando alla compagnia telefonica l’immediato riallaccio. Secondo il Collegio, il possesso di un telefono mobile non esclude il periculum in mora in quanto la ricorrente utilizza da diversi anni l’utenza telefonica fissa per motivi di lavoro e di reperibilità, e da anni viene identificata da una molteplicità di persone con il numero di telefono fisso. Pertanto l’eventuale nuovo contratto di utenza telefonica con altro gestore comporterebbe la perdita del numero con evidente irreparabile danno.

Scarica l'ordinanza cliccando QUI.

 

COMUNICATO STAMPA

 

         DENUNCIA SICUREZZA PER I MEZZI PUBBLICI.

 

Roma, 13 Maggio. “L'episodio segnalato da tutti quotidiani purtroppo non possiamo considerarlo solo un episodio. In realtà ci troviamo di fronte a gesti che si ripetono quotidianamente che mettono a repentaglio la vita dei cittadini. 

Il tema centrale resta il fatto che gli utenti non hanno alcun modo per segnalarli se non la denuncia alla stampa. I dati forniti dalla Consulta per la Sicurezza Stradale della Provincia di Roma devono far riflettere, su quanto sia importante la sicurezza per i mezzi pubblici.

Lasciare la denuncia alla stampa come unica modalità significa aver privato i consumatori di qualsiasi possibilità di dialogo con la azienda, rinunciando di fatto alla possibilità di migliorare il servizio. Per questo accogliamo con favore la proposta del Presidente della Consulta Marcello Aranci di rivedere un sistema di Customer Care sul modello Statunitense che sia una interfaccia immediata tra  servizio pubblico e utenti. Rilanciamo in questo caso anche chiedendo l'estensione di una interfaccia moderna anche per quanto riguarda i taxi e non solo per gli autobus".

Così in una nota l'Avvocato Barbara D'agostino Presidente di Confconsumatori Lazio.

 

 

 

DAL LAZIO

I ragazzi imparano a "consumare bene"

Confconsumatori Lazio ha partecipato alla realizzazione di corsi nelle scuole per formare i ragazzi a produrre meno rifiuti e a nutrirsi meglio


 

Roma, 11 maggio 2011 - Confconsumatori Lazio, in partenariato con le Associazioni Adiconsum e Lega dei Consumatori, ha realizzato per gli studenti studenti dagli 11 ai 15 dei “Corsi di formazione per l’educazione al consumo- RIDUZIONE DEI RIFIUTI, RICICLO E RIUSO E QUALITA’ ALIMENTARE” nell'ambito di un progetto finanziato  dalla Regione Lazio, con il contributo della Provincia di Roma.

I RIFIUTI - Grazie a questa importante iniziativa le associazioni dei consumatori hanno potuto sensibilizzare i ragazzi delle scuole pubbliche medie e  secondarie sulle tematiche relative alla salvaguardia della qualità ambientale attraverso un percorso formativo che ha fornito in primo luogo le informazioni fondamentali per la conoscenza dell'impatto dei comportamenti quotidiani sull'ecosistema, mirando a renderli consapevoli della necessità di avviare un percorso virtuoso di riduzione dei rifiuti, di riuso ove possibile e di riciclo attraverso la prassi della raccolta differenziata.

In particolare l’attenzione è stata posta sull’importanza della diminuzione del volume dei rifiuti prodotti quale primo passo da compiere in un’ottica di rispetto ambientale, salvaguardia della salute, eticità ed economicità.

IL CONSUMO ALIMENTARE - Per quanto riguarda, invece, il consumo alimentare, i giovani, invece hanno ricevuto una specifica formazione in campo alimentare in modo da imparare a nutrirsi bene, a saper riconoscere i cibi di qualità e le loro caratteristiche nutrizionali nonché benefiche, a scegliere i cibi più adatti alle esigenze di ognuno e dell’ecosistema.

Proprio in relazione a quest’ultimo punto i ragazzi sono stati istruiti su cosa sono i prodotti biologici, biodinamici. Sono stati guidati in un percorso gastronomico locale che li ha portati a conoscere i sapori e le tradizioni locali e i cibi di stagione e a preferirli rispetto a quelli di importazione e di coltivazione in serra. Con la realizzazione del presente intervento la Confconsumatori Lazio, in collaborazione con la Provincia di Roma, ha voluto  favorire la consapevolezza su scelte e abitudini alimentari.

IL METODO - In particolare, i formatori e tecnici della Confconsumatori Lazio, sono stati presenti in alcune scuole di Roma, del comune di San Cesareo e di Gallicano. Rispetto alla loro esperienza, hanno potuto rilevare come i ragazzi incontrati durante le lezioni sono stati tutti particolarmente attenti e partecipativi alla materia in questione. Gli alunni sono stati spronati a intervenire e fare domande, e sono stati messi nelle condizioni di interagire costantemente con i formatori, dato che il fine ultimo era proprio spronare il ragionamento e le riflessioni dei ragazzi.

Il modulo formativo, svolto dagli operatori della Confconsumatori Lazio, si è concluso con la soddisfazione generale di alunni e insegnanti, con la speranza che i giovani uomini e donne incontrati possano, da questo momento in poi, mettere in pratica gli insegnamenti appresi, per il loro bene e per il bene del mondo a cui appartengono.

DAL LAZIO

Minturno (LT): no ai parcheggi a pagamento

I commercianti protestano ma l'introduzione di un ulteriore balzello non può incrementare i consumi soprattutto in tempi di recessione economica


 

Latina, 15 aprile 2011 - Appare quanto mai singolare la notizia apparsa sulla stampa locale in merito ad una richiesta avanzata dalle associazioni dei commercianti che operano sul tratto della via Appia nella frazione Scauri di Minturno tesa ad ottenere il ripristino della sosta a pagamento su entrambe i sensi di marcia della detta via.

Si individuano quali giustificazioni al ripristino della sosta a pagamento il fatto che vi sarebbe una difficoltà del Comune a far rispettare il parcheggio a disco orario e pertanto ciò sarebbe causa del mancato rilancio economico commerciale della zona.

Confconsumatori manifesta apertamente la propria perplessità in merito a tale richiesta e, rappresentando appieno quelle che sono le esigenze dei consumatori, ribadisce che la previsione della sosta gratuita, seppur a tempo, è la migliore soluzione affinché si possano incentivare i consumatori a sostare nella zona di Scauri e, quindi, ad utilizzare le attività commerciali presenti.

E' impensabile ritenere che l'introduzione di un ulteriore balzello possa di fatto incrementare i consumi soprattutto in tempi di recessione economica quali quelli che stiamo vivendo.

Si ricorda, inoltre, che il Comune ha l’obbligo di legge di istituire zone di parcheggio libero accanto a quelle di parcheggio a pagamento ed una  presunta difficoltà dello stesso a gestire e/o regolamentare la sosta a tempo non può certo essere la giustificazione per il ripristino della sosta a pagamento.

Pertanto, Confconsumatori nel ribadire la propria posizione auspica un maggiore coinvolgimento delle associazioni e quindi anche dei consumatori che hanno la necessità di dire la propria su queste specifiche problematiche mediante la istituzione di un tavolo tecnico tra Comune, società di gestione ed associazioni per l'adozione delle soluzioni più idonee a garantire i diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Il Presidente della Federazione Provinciale
Avv. Franco Conte

 

DAL LAZIO

Acqualatina: Confconsumatori vuole vederci chiaro

Protocollata una richiesta ufficiale di chiarimento sull'accordo tra Acqualatina e il Comune di Minturno. Conte: "Comune indifferente: doveva consultarci"


 

11 aprile 2011 - Dopo le recenti vicende, Confconsumatori Latina ha protocollato una richiesta ufficiale sia al Comune di Minturno che al Gestore del Servizio Idrico in merito alle procedure di regolarizzazione che si stanno attuando sul territorio.

Facendo seguito ai numerosi comunicati stampa ed articoli pubblicati sulla stampa locale, in merito alla procedura di regolarizzazione delle utenze Acqualatina e alla esistenza di un presunto accordo sottoscritto tra il Comune di Minturno e il Gestore Idrico, la Confconsumatori chiede che i soggetti coinvolti forniscano informazioni chiare agli utenti e alle associazioni di consumatori che presenti sul territorio hanno la necessità di dare informazioni precise e non discordanti con quanto eventualmente concordato tra il Gestore e gli enti territoriali e quanto stabilito dal regolamento del servizio idrico integrato.

Confconsumatori ha chiesto ufficialmente di avere informazioni circa l'eventuale esistenza dell'accordo, ai termini e modalità di attuazione dello stesso e alle motivazioni che hanno giustificato la esclusione delle associazioni dei consumatori presenti nella provincia di Latina nelle consultazioni che avrebbero portato alla conclusione dell'accordo.

L'associazione, inoltre, ha più volte fatto presente anche al Comune di Minturno che vi è la necessità di essere convocati e notiziati in qualità di associazione di categoria per tutte le iniziative ed attività che interessino le problematiche di pertinenza dell'Associazione, nonché le materie relative alle azioni dei consumatori e contratti di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Legge Finanziaria 2008. Infatti Confconsumatori ha partecipato e partecipa continuamente agli incontri periodici che vengono svolti tra le associazioni dei consumatori e il Gestore in merito alla risoluzione di tutte le problematiche  inerenti la risorsa idrica e pertanto appare del tutto ingiustificato il mancato coinvolgimento da parte del Gestore idrico. 

"Se accordo c'è stato – ribadisce l'avv. Franco Conte responsabile provinciale della Confconsumatori – la cosa grave è aver del tutto escluso le associazioni dei consumatori dalle consultazioni necessarie per lo stesso e il non aver previsto la sua estensione a tutti gli utenti della provincia. Ma mi preme evidenziare ancora una volta l'assoluta indifferenza del Comune di Minturno in merito alla necessaria esigenza di coinvolgimento delle associazioni di categoria tutte le volte in cui si debba discutere di problematiche come quelle relative al Gestore idrico, particolarmente sentite dalla collettività".

Roma: stravolta viabilità nel quartiere "africano"

 

Confconsumatori lancia l'allarme: coi lavori per la metro strade più strette e meno parcheggi; ignorate le norme di sicurezza e nessuna campagna d’informazione per i cittadini

 

 

Roma, 5 aprile 2011 - Confconsumatori Lazio lancia l'allarme sulla pianificazione dei lavori della linea metropolitana nella zona del quartiere “africano” (Via di S. Costanza – P.zza Annibaliano), che stravolgeranno la situazione della viabilità e dei parcheggi.

 

"Pur ammirando le presenze del Sindaco Alemanno al cantiere della metropolitana di P.zza Annibaliano, - dichiara Barbara D'agostino,  responsabile di Confconsumaroti Lazio - il quale in data 02/04/2011 assieme ai bambini ha dipinto i muri di recinzione del cantiere stesso, si denuncia contestualmente il grave disagio, affatto valutato dalle autorità competenti, per la chiusura di interi tratti stradali, nonché la eliminazione totale di parcheggi a strisce blu, che si stima siano almeno 700". 

 

Confconsumatori Lazio, quindi, oltre a rilevare che nessuna campagna di informazione è stata realizzata per i residenti, ha riscontrato lo stravolgimento della viabilità, regolarmente denunciato agli assessorati competenti ed al Sindaco anche dai comitati dei residenti, ma nessuna risposta è mai pervenuta.

 

"La pubblica amministrazione ha elaborato e concepito un progetto finale di viabilità  totalmente avulso dalla realtà e da concrete logiche di viabilità, in pieno spregio dei residenti e di chi dovrà percorrere le strade".

 

"A fronte del problema principale di Roma, ovvero la larghezza ridotta delle strade, - continua la D'Agostino - invece di ottenere un miglioramento ed una ottimizzazione degli spazi, con i progetti approvati si renderà necessario un restringimento delle strade, una drastica riduzione di parcheggi, con evidenti successive problematiche di fluidità della viabilità, nonché di vivibilità dei residenti (verrà meno anche la possibilità della sosta dell'ambulanza o dei Vigili del fuoco). Roma metropolitane S.p.A. ha affermato di non poter modificare  nulla dei progetti, pur essendo ancora solo sulla carta. Inoltre è mancato il controllo da parte delle autorità competenti e il rispetto delle normative vigenti, sulle uscite di sicurezza dei garage e dei grandi magazzini". 

 

Per informazioni rivolgersi a Avv. Barbara D’Agostino: 347/9027388.

 

 

BOND ARGENTINA

Due nuove vittorie a Parma

le due sentenze ottenute da Confconsumatori dimostrano come già alla fine del 2000 i titoli argentini non potessero considerarsi sicuri


 

Parma, 4 aprile 2011 - Ancora due vittorie di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni argentine.

In entrambe è stato il Tribunale di Parma con sentenze n. 294/11 e 297/11 a condannare una banca al risarcimento dei danni (pari nella prima alla complessiva somma € 37.913,75, nella seconda a € 7.579,30 con la deduzione dell’attuale valore dei titoli, oltre interessi) patiti da due risparmiatori per avere acquistato titoli argentini in data 10.12.00 e 9.4.01.

Secondo il Tribunale sarebbe evidente, nei due casi, l’inadempimento dell’istituto per avere consentito al risparmiatore di acquistare quei titoli senza avvertirlo dell’inadeguatezza dell’operazione ai sensi dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98. Le due operazioni dovevano, infatti, ritenersi inadeguate perché, mentre  i due investitori avevano dichiarato una scarsa propensione al rischio, per il Tribunale è dalla fine del 2000 che le agenzie di rating hanno iniziato a collocare quei bond  tra i titoli speculativi con incerta possibilità di recupero. Con la seconda sentenza il Tribunale ha non ha peraltro accolto integralmente la domanda del risparmiatore, respingendo la richiesta di restituzione di quanto investito in un’altra e successiva operazione del 12 giugno 2001, perché dopo il compimento della prima l’investitore aveva mutato il suo livello di rischio, dichiarandone un’alta propensione.

"Trattasi – per l’avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio i due risparmiatori - di due sentenze importantissima, perché dimostrano come i titoli argentini non potessero considerarsi sicuri neppure alla fine del 2000. Anzi – continua l’avv. Franchi – vi sono anche decisioni per le quali quei titoli dovevano considerarsi speculativi ed inadeguati per un investitore con scarsa propensione già nel 1998. La seconda sentenza – sempre per l’avv. Franchi – lascia invece perplessi laddove ha escluso in parte del risarcimento perché l’investitore aveva dichiarato di avere aumentato il livello di rischio.  Non si vede, infatti, come ci si possa accontentare di dichiarazione rilasciate in fretta, firmando un foglio dove è stata apposta una semplice crocetta. La sentenza – conclude l’avv. Franchi -  verrà comunque appellata sul punto".

Scarica le sentenze: 294/11 e 297/11 .

 

BOND ARGENTINA

Maxi risarcimento da 38 mila €

La Banca aveva consegnato i documenti sul rischio dell’investimento solo dopo l’acquisto, effettuato nel 1999, e senza tenere conto dell’inadeguatezza del profilo dell’investitrice


 

Parma, 28 marzo 2011: Ancora una vittoria di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni argentine.

 

 Questa volta è stato il Tribunale di Parma con sentenza n. 259/11 a condannare una banca al risarcimento dei danni patiti, circa 38 mila euro più interessi, da un risparmiatrice per avere acquistato titoli argentini in data 18 giugno 1999.

 

 Secondo il Tribunale in questo caso è evidente l’inadempimento dell’istituto per avere consegnato alla risparmiatrice il documento sui rischi generali dell’investimento, prescritto dall’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98, solo dopo che l’operazione d’investimento era già stata compiuta. La stessa doveva, inoltre, essere ritenuta inadeguata per l’investitrice perché essa aveva rifiutato di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi d’investimento: la banca non aveva provveduto a chiedere informazioni sulla sua esperienza in materia e sui suoi obiettivi dì’investimento, quando già all’epoca quei titoli dovevano considerarsi adatti “unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali”. Dall’inadeguatezza discendeva, sempre per il Tribunale, la necessità. a norma dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, di un’informazione scritta, della ragione della medesima, nonché di una dichiarazione, sempre scritta, della cliente di volervi comunque procedere. Informazioni e dichiarazioni, queste, mancanti nella specie. 

 

 «Trattasi – per l’avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio la risparmiatrice - di una sentenza importantissima, perché dimostra come per la giurisprudenza, oltre che doversi tenere conto della prossimità o meno dell’investimento al default e del rating, si debba esaminare con cura il comportamento tenuto dall’istituto, per accertare se lo stesso abbia adempiuto o meno ai doveri informativi su di lui gravanti. La sentenza – continua l’avv. Franchi  - dimostra il fondamentale ruolo svolto da Confconsumatori in questi anni a far tempo dal disastro Parmalat. Ruolo tramite i suoi legali che ha portato a far comprendere alla magistratura giudicante la reale portata di diverse norme del TUF e della loro funzione di tutela dei risparmiatori».

 

 

 «Inoltre – sempre per l’avv. Franchi – è ancora una delle prime volte, anche se ve ne sono state altre, che un Tribunale riconosce la pericolosità dell’investimento in titoli argentini nel 1999, quando si era ancora lontani dalla crisi di quel debitore».

 

 

Per scaricare la sentenza clicca QUI.

 

DAL LAZIO

Acqualatina, ancora penali per servizio fognatura e depurazione

Confconsumatori: occorrono chiarimenti sulle sanzioni e sui costi di penale nelle ipotesi di mancata messa a regime di fognatura e depurazione


 

09 marzo 2011- La Confconsumatori Latina è vicina agli utenti del servizio idrico pontino sin  dal 2007 con azioni di sensibilizzazione e  di assistenza dell'utenza nonché partecipando direttamente e unitamente alle altre associazioni presenti in provincia agli incontri di lavoro e di definizione del regolamento del servizio idrico integrato.

In particolare, con riferimento alla specifica problematica della mancata messa a regime del servizio di depurazione e fognatura, si è ribadito da sempre la necessità di una regolamentazione seria e definitiva della materia.

"E' necessario porre fine alla anomala situazione di irregolarità che si protrae ormai dal 2003, “non è possibile – ribadisce l'avv. Franco Conte presidente provinciale della Confconsumatori Latina - che a circa 8 anni dall'inizio della gestione Acqualatina, non si sia ancora risolto definitivamente il problema della messa a regola e dell'inserimento della voce servizio di fognatura e depurazione nella bolletta idrica. Tale situazione ha creato e crea continui problemi, poiché periodicamente si provvedono ad effettuare accertamenti nei confronti di ignari utenti che non hanno assolutamente nessuna responsabilità tutte le volte in cui tale irregolarità è da addebitarsi solo ed esclusivamente alla omessa trasmissione di dati tra i soggetti che si sono succeduti nella gestione del servizio idrico”.

Si è appreso ancora in questi giorni come l'Amministrazione Comunale di Gaeta abbia inteso prendere posizione in merito a tale problematica facendosi promotrice di iniziative di sensibilizzazione nei confronti del Gestore Idrico.

La Confconsumatori, auspicando sempre e comunque la adozione di misure idonee a tutelare nel modo migliore il consumatore finale, chiede che non si incorra nello stesso errore in cui si è incorsi per la medesima problematica relativa ai cittadini del Comune di Minturno. Nello scorso ottobre, infatti, l'Amministrazione comunale di Minturno si è fatta portavoce delle medesime istanze di regolamentazione della problematica relativa al servizio fognatura e depurazione che ha portato ad un accordo, i cui termini puntuali risultano ancora oggi del tutto sconosciuti, e  a cui è stata data ampia risonanza sui media locali ma per la stesura del quale il Gestore Idrico, diversamente da quanto fatto in altre occasioni, ha ritenuto non necessario il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori.

E' auspicabile quindi che, nel caso specifico, Acqualatina nell'intraprendere consultazioni con l'Amministrazione comunale di Gaeta e con tutte le altre amministrazioni comunali interessate alle medesime problematiche, coinvolga le associazioni dei consumatori nella regolamentazione definitiva del problema attraverso la predisposizione di misure idonee a ciò e applicabili appunto a tutti i consumatori della provincia di Latina.

luparomaimager1imager2
Come creare un sito web con Flazio